mercoledì 3 febbraio 2010

Scuola tagliata... ora tocca anche alle spese di pulizia


Per le scuole italiane la data ultima per l'approvazione del "Programma annuale 2010" è il 15 febbraio. I Consigli d'Istituto devono infatti deliberare sul bilancio finanziario preventivo. Non tutti i Consigli d'Istituto. Quelli del Piemonte hanno beneficiato di una proroga al 28 febbraio 2010. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, tramite la Direzione Generale, infatti ha chiesto al Ministero una modifica ad una recente nota, che ha creato una situazione di incertezza nella redazione del Programma Annuale. In attesa di un eventuale modifica è stata concessa la proroga.

La nota in questione è quella del Ministero dell'Istruzione del 14.12.2009, prot. n. 9537 recante le “Indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010”.

Leggendola viene qualche perplessità. Anche per chi non è esperto.

Subito all'inizio leggiamo che il finanziamento dallo Stato, che rappresenta la dotazione finanziaria ordinaria per la scuola, "verrà erogato in quattro rate, indicativamente nei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre 2010.
Come indicativamente? Quando i cittadini devono pagare hanno delle scadenze prestabilite. Diversamente incorrono in sanzioni. Giusto. Ma allora perchè non vale anche per i pagamenti che lo Stato deve fare al contrario?

Poi apprendiamo che la spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia deve essere ridotta del 25% rispetto a quanto previsto dal contratto.
Dunque consideriamo il caso di una ditta di pulizie che ha stipulato con la scuola un contratto scritto, firmato e timbrato. In base a questo presumibilmente si è organizzata, ha assunto il personale e ha comprato l'attrezzatura necessaria. Tutto a posto? Non proprio. Il Ministero decide adesso che si pagherà d'ora in poi il 25% in meno di quello che si era stabilito.

E per fare questo, si è dovuto risalire ad una norma del 1923. Il Ministero infatti "ricorda che ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra una diminuzione della prestazione, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi nella misura max del 20%. Oltre detta percentuale l'appaltatore, laddove non si avvalga della risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all'ulteriore riduzione."

In breve. La scuola chiede una diminuzione della prestazione. La ditta, se non vuole perdere il contratto, è costretta ad adeguarsi. Per fare questo prevedibilmente dovranno lasciare a casa qualche collaboratore e il servizio di pulizia nelle scuole pubbliche sarà quello che sarà.

Ma perchè queste riduzioni non le applicano mai al costo debordante ed esorbitante della Casta?
Domanda retorica.

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